In questi giorni si è attendato a Corato un circo con animali a seguito. A luglio i coratini si erano espressi , tramite sondaggio voluto dal sindaco, negativamente sulla presenza di questa tipologia di circhi nel territorio di Corato. Su questa tematica è nato il “Comitato No al circo con animali a Corato” che ha raccolto oltre mille firme a sostegno della propria causa.
Il Sindaco dalla sua pagina facebook fa sapere che: Circo ed animali: il Tar Puglia con ord. 399 del 5.09.2013 ha sospeso un atto del Comune di Brindisi (in materia di impiego di animali nei circhi) evidenziando che il Comune non puo’ inibire l’uso di animali nei circhi in quanto riconosciuto e valorizzato da leggi statali. per Questo e’ il motivo cui non abbiamo potuto tradurre in prescrizione normativa l’opinione, largamente espressa dai partecipanti al sondaggio indetto dall’amministrazione nel mese di luglio, contraria all’uso di animali nei circhi. Personalmente condivido la tesi di chi e’ ostile all’impegno di animali, pero’ non posso ignorare il tenore di un provvedimento giurisdizionale emesso dallo stesso tribunale che sarebbe eventualmente chiamato a decidere su di un ricorso avverso un nostro ipotetico provvedimento prescrittivo.
Noi riteniamo invece che un ordinanza comunale che impedisca la presenza di circhi con animali esotici e/o selvatici a seguito sia possibile utilizzando alcuni accorgimenti. Rifacendosi alle esperienze di altri comuni e regioni e sfruttando gli “errori” commessi da loro, le associazioni ambientaliste hanno formulato delle proposte per aggirare gli ostacoli. il comune di Corato si mobiliti affinché La Giunta della Regione Puglia recepisce anch’essa le linee guida della Commissione CITES il Consiglio comunale di Corato deve approvare un regolamento per le attività di spettacolo viaggiante, disponendo che nel territorio comunale non pisiano ù accolti spettacoli di intrattenimento pubblico o privato con uso di animali di specie selvatiche ed esotiche individuate dalla Commissione scientifica CITES del 2006, che sono: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe e rapaci. Inoltre chiediamo che il comune di Corato si mobiliti affinché La Giunta della Regione Puglia recepisca anch’essa le linee guida della Commissione CITES.
Alleghiamo un esempio di come potrebbe essere formulata un ordinanza, senza voler per questo scavalcare le competenze tecnico giuridiche di chi è legalmente legittimato a farlo.
CITTA’ DI CORATO
ORDINANZA SULL’UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI E ALTRI INTRATTENIMENTI
IL SINDACO
Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;
= Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all’Art. 4 cita: “ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto”, e all’art. 10 “nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale”;
= Visto il D.M. del 31.12.1979 “Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione”, ratificata dalla L. n° 874 del 19.12.1975;
= Vista la L. n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambi ente naturale in Europa del 19.9.1979;
= Visto il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE
= Vista la Legge 18 Marzo 1968, N. 337 – “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
= Visto l’art. 3 del D.P.R. 31.3.79 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull’osservazione di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
= Visto il D.M. 19.4.1996 recante l’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’ incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
= Viste le “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”, come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006, emanate con il fine di:
-Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l’ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
-Proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all’attendamento dell’attività circense presso i Comuni Italiani;
= Considerato che nella legislazione sopraccitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES 2006 del Ministero dell’Ambiente, viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti;
= Preso atto che la stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l’incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi;
= Preso atto dell’evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali;
= Verificato che per le specie esotiche non elencate nelle “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” non sono previsti requisiti minimi per una corretta detenzione;
= Sentito il Servizio Veterinario dell’ASL di Bari;
ORDINA
1) E’ fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie
selvatiche ed esotiche, previste dal CITES del 2006 in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico, cioè : Primati, Delfini, Lupi, Orsi, Grandi Felini, Foche, Elefanti, Rinoceronti, Ippopotami, Giraffe, Rapaci.
2) Fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES del 2006 in merito alla detenzione di specie il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci,è consentito l’attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:
Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama):
ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l’interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente.
Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti).
Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l’utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.
Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più.
Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 da 2 capi in su.
3) Fatti salvi i divieti è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
a. Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate e li miti il rischio di fuga degli animali;
b. Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica ai
sensi dell’articolo 6 della Legge 150/1992;
c. Assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito;
d. Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
e. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
f. Non utilizzare gli animali prelevati in natura;
g. L’attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e della presente ordinanza.
In deroga al divieto di cui al precedente Art. 1 è consentita l’esposizione degli animali di cui all’Art. 2) a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all’interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l’impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.
4) La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve attenersi alle seguenti disposizioni:
a) Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell’anno in corso per l’attività da svolgere nell’anno successivo.
b) Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all’anno.
c) Nelle domande dovranno essere specificati:
– il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d’esercizio;
– la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
– la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
– le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
– dimensioni dell’area occupata delle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l’autorizzazione alla sosta;
– il periodo richiesto per lo svolgimento dell’attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
d)Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
– fotocopia autenticata della licenza d’esercizio;
– fotocopia autenticata dell’idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all’autorizzazione;
– fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
– autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell’anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi.
Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense, di cui all’ art 35 del Regolamento per la Disciplina delle Attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Circhi Equestri summenzionato.
5. L’autorizzazione all’installazione del complesso circense è subordinata all’osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell’effettiva occupazione:
– aver stipulato fideiussione bancaria o assicurati va di Euro 6.000,00 per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione.
Contestualmente si dovrà trasmettere all’Ufficio Comunale competente:
– dichiarazione attestata che nessun animale è stato prelevato in natura;
– dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l’assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l’assistenza veterinaria;
– planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
– piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
– copia dell’autorizzazione prefettizia ai sensi dell’art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;
– dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
– copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d’insediamento.
6.Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.
7.Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al punto 4) la lettera a).